Il TAR Emilia Romagna, sezione staccata di Parma, ha pronunciato lo scorso 16 ottobre l'allegata sentenza n. 281 con la quale ha ribadito che la "proroga tecnica" del contratto di appalto di servizi non può ritenersi alla stregua di un diritto dell'affidatario uscente, potendo essere disposta in autonomia dalla stazione appaltante.
Nel caso di specie, il ricorrente lamentava l'omessa attivazione dell...