In questi giorni un'Amministrazione della provincia di Bolzano ha risposto ad una segnalazione CNI che censurava una gara impostata sul ribasso unico e chiedeva la sospensione di una procedura di gara di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, per asserita violazione del principio dell'equo compenso di cui alla L. 49/2023.
Nella nota di risposta l'Amministrazione espone le ragioni in diritto che impediscono di impostare le gare SAI a prezzo fisso o con ribasso sulle sole spese, come proposto dal CNI, in quanto in contrasto vuoi con i principi eurocomunitari di concorrenzialità, del cui recepimento il Codice dei contratti è frutto, vuoi con i principi generali informatori del codice (principi del risultato, della fiducia e di accesso al mercato), vuoi con le regole di contabilità pubblica.
Al tale riguardo viene precisato come è la stessa L. 49/2023 a stabilire al suo art. 13 che dall'attuazione della legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ciò che invece è destinato a realizzarsi in caso di gare a prezzo fisso.
Nella nota di risposta viene chiarito, inoltre, come le procedure ad oggi bandite senza limitazioni alla ribassabilità della componente prezzo siano in linea, oltre che con le direttive ed i principi eurocomunitari di concorrenzialità e con le regole di contabilità pubblica, con le disposizioni del codice.
In particolare, secondo l'Amministrazione, lo sono rispetto all'art. 41 comma 15 - il quale prevede espressamente che le tabelle ministeriali (DM 17 giugno 2016 integrato da All. I.13) sono da utilizzare, non già come minimi inderogabili, ma ai fini dell'individuazione dell'importo da porre a base di gara, con la conseguente possibilità di apportare riduzioni percentuali giustificate sulla componente prezzo - e all'art. 108 comma 2, il quale fissa espressamente, quale criterio di aggiudicazione per i servizi tecnici di importo pari o superiore a 140.000 euro, quello del miglior rapporto qualità-prezzo.
Nella risposta a CNI si è osservato inoltre come nella procedura oggetto di contestazione, così come nei bandi messi a disposizione delle Stazioni appaltanti da ACP, il principio dell'equo compenso risulti di fatto attuato e salvaguardato vuoi dal peso predominante (80 punti) attribuito al punteggio tecnico rispetto al punteggio economico (20 punti) - come previsto a livello locale dalla Linea Guida Pab n. 6 - vuoi da meccanismi di controllo circa la congruità dell'offerta quale è il subprocedimento di anomalia, vuoi dal divieto espresso dall'art. 8 del Codice alle stazioni appaltanti di chiedere ai professionisti prestazioni gratuite, vuoi dal divieto per le stazioni appaltanti di apportare a monte uno sconto sull'importo da porre a base di gara (come previsto dall'art. 41 comma 15 nella sua nuova formulazione).
È stato osservato, infine, come allo stato attuale (in pendenza del nuovo bando-tipo Anac ed in attesa di chiarimenti da parte del MIT) l'impostazione delle procedure senza limitazioni alla ribassabilità della componente prezzo trovi il conforto nel parere di precontenzioso n. 101 del 28 febbraio 2024 di Anac, pubblicato sul sito di ACP con news dd. 18.03.2024, nel quale Anac ha affermato come la stazione appaltante possa, nell'ambito della propria discrezionalità, impostare la gara adottando in sostanza l'opzione n. 3 contenuta nel bando tipo in consultazione, ossia senza limitazioni alla ribassabilità della componente prezzo. (A.M.)