Ieri pomeriggio l'Aula del Senato ha approvato in seconda lettura, a larga maggioranza, il disegno di legge sulla concorrenza che contiene la disposizione (art. 55 divenuto art. 1, commi 149 e 150 del maxiemendamento sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia), già approvata alla Camera, che chiarisce la validità dei contratti stipulati dalle società di ingegneria con i committenti privati (testo allegato).
Il disegno di legge passa adesso alla Camera, in terza lettura, per la definitiva approvazione.
Si tratta di una norma fortemente sostenuta da OICE e che l'Associazione ha salutato con particolare soddisfazione (comunicato stampa diramato ieri) perchè chiude ogni questione, anche di natura giurisprudenziale, su una vicenda che non doveva neanche essere posta e che è stata spesso strumentalizzata.
In particolare la norma opera su due piani.
Da un lato fa salvi i contratti stipulati dalle società di ingegneria dopo il 1997 chiarendo - come molta giurisprudenza della Cassazione affermò negli anni scorsi - che la mancata emissione della disciplina attuativa della legge Bersani del '97 (che aveva abrogato il divieto di svolgere attività professionale in forma di impresa) non costituiva elemento ostativo all'operatività delle società di ingegneria in ambito privatistico e alla legittimità dei contratti siglati con committenti privati.
Dall'altro lato chiarisce che le società di ingegneria potranno regolarmente stipulare nuovi contratti in campo privatistico purché rispettino una serie di condizioni che, di fatto, ogni società di ingegneria già rispetta. In primo luogo le società saranno "tenute a stipulare una polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile conseguente allo svolgimento delle attività professionali dedotte in contratto". In secondo luogo, dovranno "garantire che tali attività siano svolte da professionisti, nominativamente indicati, iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali", esattamente quanto accade nell'ambito pubblicistico. Infine le società dovranno essere iscritte a un elenco presso l'Anac; la norma dispone che "L'Autorità nazionale anticorruzione provvede, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, alla pubblicazione, sul proprio sito internet, dell'elenco delle società di cui al presente comma". Il riferimento è al casellario già operante dal 2000 presso la ex AVCP (oggi ANAC), di recente oggetto di disciplina nel d.m. 263/2016 (art. 6) che attua il decreto legislativo 50/2016. (A.M.)